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Cittadinanza italiana per matrimonio: requisiti, documenti e procedura

Redazione Elegale · · 7 minuti di lettura

Sposare un cittadino italiano non comporta l'acquisto automatico della cittadinanza. La legge consente però al coniuge straniero o apolide di presentare una domanda, che viene accolta soltanto se sussistono i requisiti previsti e se non emergono cause ostative. Si tratta di un procedimento amministrativo che richiede tempo, documenti precisi e una certa attenzione ai dettagli: un certificato scaduto o una traduzione non conforme possono rallentare l'intera pratica.

In questo articolo spieghiamo chi può presentare la domanda, quali condizioni devono essere rispettate, quali documenti preparare e quali sono le difficoltà che si incontrano più spesso.

I requisiti in sintesi

- 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, oppure 3 anni di matrimonio se i coniugi vivono all'estero

- Livello B1 di conoscenza della lingua italiana, salvo esonero

- 250 € di contributo, oltre alla marca da bollo da 16 €

I termini si riducono della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

## La normativa di riferimento

La cittadinanza per matrimonio è disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dal relativo regolamento di attuazione. [1] [2] Nel tempo la disciplina è stata modificata da diversi interventi, tra cui la Legge n. 94/2009, il Decreto-legge n. 113/2018 (che ha introdotto il requisito della conoscenza della lingua italiana) e il Decreto-legge n. 130/2020 (che ha ridefinito la durata del procedimento). [6]

Le stesse regole valgono, in quanto compatibili, per chi ha costituito un'unione civile con un cittadino italiano, ai sensi della Legge n. 76/2016 e dei decreti legislativi del 2017. [6]

## I requisiti

1. La durata del matrimonio e la residenza

La domanda può essere presentata dal coniuge straniero o apolide quando: [1]

- risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo la celebrazione del matrimonio; oppure

- sono trascorsi tre anni dalla data del matrimonio, se i coniugi risiedono all'estero.

Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. [1] [5]

Il matrimonio celebrato all'estero deve risultare trascritto nei registri dello stato civile italiano. [5]

2. Un vincolo matrimoniale ancora in essere

Al momento dell'adozione del provvedimento non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né deve sussistere la separazione personale dei coniugi. [1]

Con la sentenza n. 195 del 2022, la Corte costituzionale ha chiarito che la morte del coniuge italiano, sopravvenuta dopo la presentazione della domanda, non costituisce di per sé un ostacolo all'acquisto della cittadinanza. [3]

3. La conoscenza della lingua italiana (livello B1)

Il richiedente deve dimostrare una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (art. 9.1 della Legge n. 91/1992). [1] In genere si allega una certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. [4]

Sono esonerati da questo adempimento, tra gli altri, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione. [1] [5] Per le ipotesi di esonero legate al titolo di studio conseguito in Italia è opportuno verificare le indicazioni ministeriali aggiornate.

4. L'assenza di cause ostative

L'articolo 6 della Legge n. 91/1992 esclude l'acquisto della cittadinanza in caso di: [1]

- condanna per uno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale;

- condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

- condanna da parte di un'autorità giudiziaria straniera a una pena superiore a un anno per un reato non politico, con sentenza riconosciuta in Italia;

- sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. [1]

## I documenti da preparare

L'elenco può variare leggermente a seconda dell'ufficio competente (Prefettura o Consolato), ma di norma comprende: [4]

- estratto dell'atto di nascita del richiedente, legalizzato o apostillato e tradotto in italiano;

- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi di residenza, legalizzato o apostillato e tradotto;

- certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B1, salvo esonero;

- ricevuta del contributo di 250 euro, introdotto dalla Legge n. 94/2009 e aumentato dal D.L. n. 113/2018; [4] [6]

- marca da bollo da 16 euro;

- documento di identità in corso di validità e, per chi risiede in Italia, titolo di soggiorno.

Attenzione alle scadenze: i certificati penali stranieri hanno una validità limitata (normalmente sei mesi) e devono risultare validi al momento della presentazione della domanda. Le traduzioni devono essere conformi alle modalità richieste dall'ufficio. [4]

## La procedura, passo dopo passo

1. Presentazione della domanda. Chi risiede in Italia presenta la domanda online sul portale del Ministero dell'Interno, accedendo con identità digitale. La pratica viene poi gestita dalla Prefettura competente per residenza. [4] Chi risiede all'estero si rivolge al Consolato italiano competente, secondo le modalità da questo indicate. [5]

2. Istruttoria. L'amministrazione verifica i requisiti e acquisisce i pareri necessari, anche in materia di sicurezza. Durante questa fase può chiedere integrazioni documentali.

3. Durata del procedimento. Per le domande presentate dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge n. 130/2020, il termine per la conclusione del procedimento è di 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi. [1] [5]

4. Decreto e giuramento. In caso di esito positivo viene emesso il decreto di concessione, che va notificato all'interessato. Entro sei mesi dalla notifica occorre prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza o all'autorità consolare. Se il giuramento non viene prestato entro questo termine, il decreto perde efficacia. La cittadinanza si acquista dal giorno successivo al giuramento. [1]

## Le difficoltà più frequenti

- Documenti scaduti o incompleti, soprattutto certificati penali e traduzioni.

- Certificazione linguistica non idonea, perché rilasciata da un ente non riconosciuto.

- Interruzioni della residenza anagrafica o titolo di soggiorno non regolare nel periodo rilevante.

- Separazione intervenuta durante il procedimento, che può impedire l'accoglimento della domanda.

- Preavviso di rigetto: se l'amministrazione comunica i motivi ostativi (art. 10-bis della Legge n. 241/1990), l'interessato ha dieci giorni per presentare osservazioni e documenti. È un momento importante, da non sottovalutare. [7]

- Tempi che superano il termine di legge: in questi casi è possibile valutare, con l'assistenza di un legale, gli strumenti di tutela previsti.

In caso di diniego, la via per contestare il provvedimento dipende dal motivo del rigetto e può spettare al giudice amministrativo o al giudice ordinario. I termini per agire sono brevi e decorrono dalla comunicazione del provvedimento: per questo è consigliabile rivolgersi tempestivamente a un avvocato.

## In sintesi

La cittadinanza per matrimonio non è un effetto automatico delle nozze, ma il risultato di una domanda che deve rispettare requisiti di tempo, di lingua e di condotta. Preparare con cura i documenti, controllarne la validità e seguire con attenzione ogni comunicazione dell'amministrazione riduce in modo significativo il rischio di ritardi o di esiti negativi.

## Verifica dei requisiti

Un consulente legale può verificare i requisiti prima della presentazione della domanda e assistere il richiedente in caso di ritardi, preavviso di rigetto o diniego. Per il primo colloquio è utile disporre dell'atto di matrimonio, del documento di identità, del titolo di soggiorno, dell'eventuale certificazione linguistica e delle comunicazioni ricevute dalla Prefettura o dal Consolato.

## Fonti e riferimenti

1. [Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)](https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/02/05/91/CONSOLIDATED), artt. 5, 6, 7, 8, 9.1, 9-ter e 10, nel testo vigente — Normattiva

2. [D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza)](https://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/04/093G0625/CONSOLIDATED) — Normattiva

3. [Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 2022](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/195) — morte del coniuge italiano dopo la domanda

4. [Prefettura — Istruzioni per la domanda di cittadinanza (aggiornamento 2024)](https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/24/2024-07/istruzioni_cittadinanza_aggiornato_2024.pdf) — documenti, contributo, validità del certificato penale, domanda online

5. [Consolato Generale d'Italia a Charleroi — Cittadinanza per matrimonio (art. 5 L. 91/1992)](https://conscharleroi.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/cittadinanza-per-matrimonio-art-5-legge-n-91-1992/) — domande dall'estero, esoneri linguistici, tempi

6. Legge n. 94/2009; Legge n. 76/2016; D.L. n. 113/2018, conv. dalla Legge n. 132/2018; D.L. n. 130/2020, conv. dalla Legge n. 173/2020

7. Art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

Questo articolo ha finalità informative e si basa sulla normativa in vigore al 29 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono una consulenza legale sul caso concreto.

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